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Il Pretore condanna: il Purification Rundown è una truffa

Pretura di Modena - 3 giugno 1989 - Est. Persico, Imp. M. e altri.

Truffa - Promessa di benefici spirituali agli adepti di sedicente organizzazione religiosa - Reato - Fattispecie (Tratto da Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 1990/1, Cedam, Padova, 1992).

si vedano anche le sentenze successive

 
 
  • (1) Sul preteso sinallagma tra quantità di trattamento ed effetti spirituali: falsa rappresentazione ed induzione in errore
     
  • (2) Sul carattere di "corrispettivo" (prezzo) delle somme versate dai fedeli dell'istituto di dianetica di Modena
     
  • (3) Sulla sussistenza del dolo nel delitto di truffa e sull'insussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto
     
  • (4) Sull'esercizio abusivo professionale nel compimento del trattamento di purificazione
     
  • (5) Sulla pericolosità della pratica delle saune ultraprolungate e sulle reazioni, tutte previste come "normali"
     
  • (6) Sulla presunta irrilevanza penalistica degli aspetti psicoterapici del Purif e delle pratiche di dianetica
 

Rispondono in concorso, del delitto di truffa, nonché del delitto di abusivo esercizio della professione medica, i responsabili di un'organizzazione sedicente religiosa (nella specie, l'Istituto di dianetica della chiesa di scientologia di Modena), che promettano benefici "spirituali" ai propri adepti, quali corrispettivi delle somme loro richieste, ingannandoli sulla natura degli effetti del c.d. "programma di purificazione", in realtà consistente in una serie di prestazioni tipiche dell'esercizio della professione medica (visite mediche, prescrizioni di farmaci, di sedute di sauna, psicoterapeutiche e fisioterapeutiche, ecc.).

Fatto e Diritto

Il presente procedimento non ha come suo oggetto l'enunciazione di una definizione legale della "scientologia", né di stabilire se essa possa o debba essere qualificata come una religione, come una convinzione filosofica o altro. Nemmeno deve questo procedimento stabilire se sia lecito professare detta convinzione, essendo ciò già garantito in senso assoluto dalla Corte costituzionale, sia essa una religione, una filosofia o comunque un pensiero, ma soltanto qui si deve accertare se, per un periodo limitato di tempo, nella sede di Modena, articolata in due siti, taluni atti concreti posti in essere dagli imputati, verso specifiche persone, siano venuti a confliggere con norme incriminatrici penali e, in caso positivo, se la condotta degli imputati sia sanzionabile ovvero, in ipotesi, scriminata dall'asserito e proclamato esercizio del diritto di professare liberamente la propria religione.

In nessun caso, dunque, la pronunzia definitoria del presente procedimento potrà legalmente ultra-agire al di là degli specifici e circoscritti episodi, competendo ad altri organi di attribuire, in ipotesi, alla scientologia la qualifica di religione, e alle sue associazioni di fedeli ed adepti l'eventuale "invocata" natura di "chiesa", che si invochi per trarne qualche utile trattamento amministrativo, tributario ecc., in tal caso spettando all'adunanza generale del Consiglio di Stato di esprimere questi pareri che precedono la formale dichiarazione di riconoscimento degli enti ed associazioni di culto. (Omissis).

Sul preteso sinallagma tra quantità di trattamento ed effetti spirituali: falsa rappresentazione ed induzione in errore

Uno dei temi sui quali la difesa si è diffusa, e con particolare lucidità l'avv. Mittone, è stata la necessità, ai fini della configurazione del delitto di truffa, di dimostrare da parte dell'accusa, l'induzione in errore delle presunte parti offese (parti civili) per essere avvenuta in loro danno una falsa prospettazione, con raggiro, mediante falsa rappresentazione della realtà, da parte dei membri dello staff che li convincevano agli esborsi delle quote di iscrizione dei corsi, del Purif, per l'acquisto dell'elettrometro ecc., così come contestato nel dettaglio in rubrica.

Ritiene il giudicante che ampia sia la prova, dai documenti in causa, soprattutto quelli contabili, dalle deposizioni delle parti offese, dal rapporto della tributaria del 20 gennaio 1988, dell'avvenuto raggiro, propriamente in questi termini.

Dai membri dello staff i neofiti, reclutati sotto i portici del centro di Modena dal B. e quindi portati nella sede di via Taglio, ricevevano la proposta dapprima di qualche corso illustrativo, poi con l'intervista, di procedere attraverso il Purif, verso la loro ascesa spirituale, di cui il Purif era indispensabile tramite.

Il prezzo da pagare per il Purif era commisurato, a quanto risulta, alla durata e numero delle sedute e quindi la successiva pratica dell'auditing prevedeva ad un certo punto l'acquisto dell'elettrometro con rispettivo impiego di lire 1.500.000 per il Purif, circa, e di lire 5.270.000, circa, per l'Emeter.

Secondo lo staff, i benefici spirituali della purificazione erano tanto più forti quanto più si seguivano dette pratiche, nel loro ordine programmato di successione.

Dunque gli imputati, quali membri dello staff, proponevano ai neofiti ovvero adepti, tesi a diventare clear (cioè sempre più puri) investimenti via via crescenti e più impegnativi: con ciò non soltanto promettevano come corrispettivo dei prezzi pagati degli effetti spirituali non verificabili, ovviamente, ma asserivano un rapporto di proporzionalità diretta tra maggior sforzo finanziario (emblematico quello riferito dalla B.) e maggiori effetti spirituali promessi.

Siffatta condotta, consistente nel dichiarare e far credere un rapporto sinallagmatico tra maggior prezzo sostenuto e maggior beneficio spirituale ottenibile, integra in tutta evidenza il raggiro costitutivo della condotta truffaldina.

Invero gli imputati stabilivano così un legame non rescindibile tra adepti e organizzazione, in quanto, facendo credere di sussistente una successione progressiva indispensabile di atti rituali, nell'ascesa verso la finale condizione di chiarificazione ed illuminazione (che l'uomo ben potrebbe inseguire gratuitamente, senza che ciò interessi alla legge penale) vincolavano gli stessi, dopo le prime tariffe modeste, ad accollarsi i prezzi via via crescenti, sotto pena di non completare il programma e quindi di non raggiungere il finale risultato dello spirito.

Dunque sinallagma costante tra prezzi e trattamenti ed effetti spirituali promessi, stabilendo un illecito nesso tra le quantità di trattamento e le sostanze somministrate (sedute saunistiche, vitamine, test e dialoghi, misurazioni elettrometriche…) e gli effetti promessi.

Si obietterà che qualunque uomo di media prudenza doveva reagire e non cadere in tal raggiro, ma basta osservare che tutti gli adepti qui considerati si erano avvicinati alla sede di Modena per un loro intimo bisogno e stato di insoddisfazione, che li rendeva recettivi alle proposte, vieppiù una volta che iniziavano il loro "percorso", sicché il valore finale dell'ingiusto profitto va commisurato globalmente, perché voluto dalle parti offese con violazione unitaria, ancorché materialmente pagato per tranches successive.

Sul carattere di "corrispettivo" (prezzo) delle somme versate dai fedeli dell'istituto di dianetica di Modena

A chiarimento di quanto testé enunciato, si deve sottolineare che dal complesso del materiale probatorio acquisito, risulta in tutta evidenza che le somme chieste agli adepti, al momento dell'iniziale adesione, e poi via via, a fronte delle varie prestazioni, fornite in Modena, sia in via Taglio che in via Grandi, dove aveva sede la sauna (inizialmente centro di estetica del defunto M., poi divenuta la sede dei presunti riti di purificazione, utilizzando le stesse attrezzature saunistiche, e venendo così il M. a rivestire il doppio ruolo di gestore della sauna, oltre che di capo dello staff di via Taglio) rivestivano natura di corrispettivi, cioè di prezzo di prestazioni, nell'ambito di un rapporto bilaterale tra i soggetti "adepto-organizzazione" che deve riferirsi al contratto di somministrazione, ovvero alla compravendita, per i beni materiali come i libri e gli elettrometri.

Tenendosi presente la definizione sopra adottata dell'atto di culto rituale, assai confortevole risulta la lettura delle sentenze statunitensi, a cui altro difensore, l'avv. Biondi, ha fatto riferimento per negare la sussistenza del delitto di truffa, assumendo che la chiesa di scientologia, adottando il principio dello scambio, avrebbe stabilito un elenco preventivo di contributi volontari. Ragion per cui non sussisterebbe il sinallagma tra somma erogata dal fedele e prestazione.

I giudici della Corte d'appello Usa del 2° distretto (n. 86/4026) in causa contro l'erario interno (come dire: il nostro ministero delle finanze) affermava che le donazioni fisse richieste per partecipare alle pratiche religiose di scientologia non sono detraibili dall'imponibile come contributi religiosi, sul rilievo che non trattavasi si contributi filantropici, destinati alla chiesa e da questi impiegabili liberamente per l'utilità di tutti i fedeli, ma onorari in cambio di benefici sostanziali, vale a dire di prestazioni commensurabili, cioè materiali, nel linguaggio per noi più comprensibile.

Altra pronuncia del tribunale dell'8° distretto Usa (n. 86/1376), utilizza invece il concetto di pagamento "duplice", cioè parte corrispettivo, parte contributo, richiedendo la scindibilità dei benefici ricevuti per stabilire la detraibilità.

Siffatti concetti, pur indicativi di problematiche analoghe, in altri ordinamenti, non sono direttamente applicabili nel caso di Modena, posto che l'associazione scientologia formalmente incassava tutte le somme con regolari ricevute fiscali, sottoposte ad Iva, e addirittura prendeva i ricavi come riferimento per erogazioni ai membri dello staff, rapportate, a quanto pare, al criterio della produttività nella "disseminazione", cioè nel far proseliti che iscrivendosi versassero nuove quote.

È dunque da escludere che, soggettivamente ed oggettivamente, le somme versate dagli adepti alla sede di Modena costituissero contributi liberali e volontari, erogati per atto unilaterale e per causa filantropica, ma trattavasi dei corrispettivi versati in un rapporto contrattuale, per acquistare riti e quindi presunti benefici spirituali, nella prospettazione già enunciata.

Quindi è da escludere che le parti offese volessero erogare dei contributi all'associazione, ed è pacifico che gli imputati, oltre al fine di locupletare l'associazione per cui operavano, erano altresì spinti dal fine personale di ottenere mensilmente l'erogazione di una percentuale dei ricavi, sia pure asseritamente con la definizione di rimborsi spese, ma sostanzialmente come corrispettivo della loro attività.

Ciò è dimostrato da quanto esposto dalla polizia tributaria nel rapporto n. 16/4523 in data 20 gennaio 1988, che contiene il riepilogo delle somme percepite dai singoli membri dello staff, e cioè, per quanto qui rileva, da ciascun imputato del presente procedimento.

Pertanto, non condivisibile è l'affermazione enunciata dall'avv. Sebastiani, nel suo energico intervento (in cui esortava a non fare un servizio agli spacciatori di droga, impedendo l'attività degli scientologi, che contro di essa si battono), secondo la quale gli imputati agirono per puro spirito altruistico e si limitarono a ricevere contributi come nelle chiese tradizionali (nelle quali, peraltro, devesi contestare che nessun rito è subordinato all'effettivo pagamento di un prezzo, ma talvolta viene sollecitato il fedele ad un'offerta, in misura libera e non prefissata).

Resta dunque comprovata la considerazione, già svolta in forma più estesa, che gli atti di rito erogati erano sorretti da una causa contrattuale e venale che li rende rilevanti per l'ordinamento giuridico, in riferimento allo schema civilistico del contratto di somministrazione e vendita e allo schema penalistico della truffa.

Sulla sussistenza del dolo nel delitto di truffa e sull'insussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto

L'ampia e articolata arringa del patrono di parte civile avv. Pighi ha dedicato massima attenzione al tema, non mancando di stimolare reazioni nelle controparti. Egli ha negato che la scientologia sia una religione ed ha sottolineato che tanto può affermarsi, in mancanza di formale riconoscimento statale. Pertanto, l'attività degli imputati andrebbe riguardata come manifestazione della più generale libertà d'associazione, e in tal profilo sarebbe pienamente sindacabile la loro condotta, secondo gli schemi del diritto penale. L'attività degli imputati è stata descritta come "intrisa di fine di lucro" e che fosse illecita risultava comprensibilmente anche con i criteri normali dell'uomo medio.

Sul tema dell'invocata scriminante, rilevava lo stesso patrono che non basta ritenere di avere un diritto (di effettuare un culto) ma occorre che effettivamente l'ordinamento lo attribuisca, dopodiché saranno scriminate le azioni eventualmente illecite compiute nel ritenuto esercizio di detto diritto.

Secondo detto patrono di parte civile, gli imputati erano consapevoli della loro personale volontà di arricchirsi anche a titolo personale, oltre che come associazione, ed erano consapevoli che le loro condotte materiali violavano il dovere di astensione dalla sfera dei trattamenti medici, per il capo dell'art. 348 c.p., cosicché accettavano un rischio non consentito, promuovendo trattamenti abusivi.

Anche altri difensori hanno contrastato l'affermazione, circa il dolo degli imputati per la truffa, ma questo giudicante ritiene, in sintesi, che esso risulti provato con evidenza dalla particolare predisposizione di modulistiche assai analitiche, per raccogliere l'iniziale adesione, che lungi dal valere come indizio di buona fede e scrupolo, dimostrano invece che gli imputati, alla luce di altri casi precedenti, ovviamente, volevano ben legare il consenso degli adepti iniziali ed impedire inconvenienti da parte dei PTS (cioè dei soggetti codificati come forieri di… incidenti, categoria a cui è certamente ascrivibile con rango primario il S.).

Si ritiene, in conclusione, che l'inserimento in una organizzazione come la sede di Modena, con organigramma dello staff, mansioni prestabilite, modulistica raffinata e codificata, dimostri l'assoluta estraneità di un reale fine primario di culto trascendente, ma la consapevolezza di aver creato una struttura procacciatrice di adesioni a lungo termine e costi imponenti, avente contenuto di erogazione di prestazioni in parte abusive e contra legem (il Purif), il che, anche sul piano soggettivo, non poteva non rendere consapevoli gli imputati dell'azione sulla volontà degli adepti.

Ingiustizia del danno cagionato ed ingiustizia del profitto individuale procacciato (oltre che il profitto all'organizzazione, condizione dei futuri profitti propri) risultano comprovati da quanto finora enunciato, aggiungendosi poi le considerazioni sulla chiara consapevolezza dell'abusività del Purif, nei suoi contenuti terapeutici, come si evince dalle cautele della modulistica e della stessa predisposizione della visita medica, come ora si dirà.

Sull'esercizio abusivo professionale nel compimento del trattamento di purificazione

L'analisi e la classificazione delle attività eseguite nelle due sedi di Modena, costituì l'oggetto della perizia affidata al prof. Balloni, specialista psichiatra e ordinario di criminologia nell'università di Bologna, sulla base dei documenti acquisiti, in particolare di quelli contenuti nei folders e degli oggetti sequestrati, in particolare degli elettrometri.

Il perito concludeva che nel programma di purificazione si utilizzavano metodiche e strumenti tipici dell'esercizio della professione medica. In particolare, il perito, per l'analisi della struttura e finalità del Purif, si riferiva a quanto scritto dallo stesso Hubbard, fondatore della scientologia, nei suoi "bollettini" diretti ai suoi fedeli e alle strutture dell'organizzazione.

Osserva il perito che i test iniziali vengono svolti con riferimento ai metodi della psicologia clinica, che comprende anche i test di personalità, per valutare gli aspetti emotivi, sociali e motivazionali del comportamento dell'individuo.

Si osserva, al riguardo, che nelle loro difese finali i legali degli imputati hanno concordemente cercato di attribuire unicamente significato religioso ai test svolti in via Taglio.

Osserva poi il perito che i rapporti giornalieri e gli altri documenti che vengono inseriti nel folder, tendono a creare per ciascun fedele (paziente) una vera e propria anamnesi, e quindi una cartella clinica.

Secondo il perito la pratica della sauna, così come eseguita nel purif, comporta un trattamento proprio della idrologia medica, in quanto connesso al metabolismo idrico e salino, mentre i difensori hanno cercato di minimizzare a livello di pratica igienistica delle sedute di sauna talora superiori a ben cinque ore consecutive.

Dopo le sedute, ovvero durante, avvenivano vari fenomeni, annotati sui rapportini, e quindi assunzioni di vitamine e altre sostanze, secondo dosi contenute in un prospetto, a suo tempo sottoscritto dal medico visitatore dell'adepto.

Sulla natura delle vitamine, di pressoché ininfluente integratore alimentare, si sono intrattenuti quasi tutti i difensori, citando tra l'altro le opinioni del premio Nobel prof. Linus Pauling, sulla sua vera passione per la vitamina C, peraltro considerata quasi priva di effetti.

Al riguardo, questo giudicante deve contrastare siffatta comune presa di posizione difensiva. Si è dimostrato in dibattimento, attraverso l'esame dello S., che il prospetto dei somministrazione delle vitamine non era stato concepito da un medico né calibrato sull'età e peso del destinatario delle somministrazioni, ma redatto su un ciclostilato, semplicemente firmato dal medico visitatore, che ne assumeva quindi una paternità totalmente acritica.

Che integratori vitaminici a basso dosaggio siano in vendita in farmacie ed erboristerie poco conta, che nella pratica dell'automedicazione (tanto diffusa con poco criterio in Italia) l'uso di vitamine sia frequente, altrettanto poco conta.

Questo pretore non intende discostarsi dal principio consolidato in giurisprudenza che qualunque farmaco o sostanza estranea somministrata senza necessità terapeutiche e senza prescrizione medica su un terzo, costituisce abuso.

Allora delle due l'una: o le vitamine sono… acqua fresca e consigliarle per reintegrare il corpo era un raggiro, ovvero hanno un effetto terapeutico e somministrarle era… una terapia effettiva, ancorché abusiva!

In effetti si ritiene, con l'ausilio del perito prof. Balloni e della comune nota cognizione in materia, che le vitamine siano farmaci, ciascuna con precise proprietà e rischi.

Basta procurarsi poche confezioni della più nota produttrice elvetica di vitamine e si potrà leggere, negli accurati stampati interni, che le vitamine B1 e B6 possano determinare perfino shock anafilattico e comunque possono determinare ipersensibilità; che la vitamina E può determinare iperdosaggio ed è pericolosa per i diabetici e per i cardiopatici, perché riduce il fabbisogno di insulina e digitale; che dosi eccessive di vitamina A e D possono determinare ipervitaminosi e così via, con buona pace di quanto sostenuto sia dal dott. A. che dal dott. S. [imputati-ndr] che hanno cercato di dimostrare una valenza "zero" delle vitamine, che pur prescrivevano in dosaggi così energici, in tal modo ponendosi in una insanabile contraddizione tra i loro scritti prescrittivi e le loro asserzioni al dibattimento.

Nel suo freddo e lucido intervento, dedicato principalmente al capo di rubrica dell'art. 348 c.p., l'avv. Vanni ha cercato di dimostrare che detta norma in bianco non avrebbe in realtà norma integratrice di riferimento. Ma al di là del rinvio alla tariffa nazionale medica e alle convenzioni col servizio sanitario nazionale, che elencano gli atti tipici riservati al medico, ed al rinvio alla Farmacopea ufficiale, che elenca le sostanze che solo (un medico può prescrivere ed) un farmacista può consegnare, va detto che dell'intero materiale probatorio si evince una grave ed abituale confusione operata dagli imputati sulle metodiche sanitarie e terapeutiche e sugli effetti delle sostanze.

Forse il promettere lo sviluppo delle facoltà della mente e dello spirito non integrerà l'art. 348 c.p., ma promettere ciò come effetto delle vitamine e del pantotenato di calcio è senza dubbio truffa.

Suggestivamente il detto difensore ha sostenuto che gli scientologi sono avversati dalle strutture ufficiali, perché hanno intaccato i monopoli tradizionali della cura dello spirito e della mente, ma anche siffatte osservazioni sociologiche sui nuovi culti non bastano a far apparire lecite delle pratiche che contrastano non già con "monopoli", ma con le aree di attività riservate per legge ai professionisti abilitati dallo Stato, e ciò per la tutela irrinunciabile del "diritto alla salute" dei cittadini.

Sulla pericolosità della pratica delle saune ultraprolungate e sulle reazioni, tutte previste come "normali"

Una parte rilevante dell'esame del materiale sequestrato, cioè dei rapporti saunistici rinvenuti nei folder sequestrati, è avvenuta nei confronti del L., il quale era il diretto collaboratore del M. nella conduzione dell'impianto di sauna ed era colui che teneva sotto osservazione i fedeli intenti al Purif.

Data contestazione al L. delle più svariate e ricorrenti annotazioni, sui rapportini, di sindromi reattive, ancorché transitorie, all'ipercalore sofferto (con manifestazioni di rossori, pruriti, parestesie, dolori alla nuca, formicolii agli arti ecc.) sistematicamente il L. ammetteva di aver annotato "tutto OK" e di non aver adottato alcun intervento di emergenza, in quanto tutti questi fenomeni erano già stati previsti da Hubbard: c'è da chiedersi come mai si sia verificato un solo caso… S.

Si osserva che è vero che l'A. e lo S. transitavano da via Grandi periodicamente e quindi costituivano per il L. una sorta di garanzia (che comporta per i due medici il concorso ritenuto nei reati, a livello organizzativo), che per operare doveva fare riferimento alla capacità del L. di rilevare segnali di emergenza, mentre per lui qualunque sindrome era… OK!

Sulla presunta irrilevanza penalistica degli aspetti psicoterapici del Purif e delle pratiche di dianetica

Ancora nel suo lungo intervento, l'avv. Vanni, che ha affermato di essere in lotta, come laico, contro vari descritti monopoli, tra cui il monopolio della psichiatria, ha sostenuto che, per il periodo dei fatti in causa del presente procedimento, gli eventuali fatti invasivi della "psicoterapia", che si volessero dare per avvenuti, in ipotesi, non avrebbero rilevanza penalistica, in quanto, non essendo ancora stata emanata, all'epoca, la nota legge Ossicini (dal nome dello psicologo senatore proponente) che istituisce l'albo degli psicologi e psicoterapeuti, l'eventuale condotta degli imputati sarebbe lecita.

Al riguardo basti osservare che l'esercizio della psicologia clinica e della psicoterapia, da parte di psicologi non medici e non abilitati, era consentita dalle leggi sanitarie solo nelle strutture pubbliche, Usl e servizi di psicologia scolastica, e che proprio in questa pretura si iniziò un procedimento penale per l'art. 348 c.p., poi estinto per intervenuta amnistia (d.p.r. 865/86).

In effetti, non soltanto le osservazioni del perito prof. Balloni, ma anche la lettura degli atti dimostra che in via Taglio si faceva anche psicologia e psicoterapia, ancorché esercitata da non abilitati e incompetenti.

Bastino tre osservazioni: 1) nel corso dei vari colloqui di auditing, l'intervistatore si proponeva di far raggiungere al paziente (fedele) la restimolazione degli engram, per rimuoverli, in quanto ostacoli alla sua personalità; orbene, anche se la terminologia è abbastanza stravagante, rispetto al significato scientifico delle parole, il senso si può ricavare.

Gli engrammi sono noti in fisiologia come tracce mnemoniche impresse - iscritte, come l'etimologia - nel tessuto nervoso come conseguenza di uno stimolo, e si conoscono talune esperienze di imprinting di memoria di comportamento, in specie elementari di vermi, che una volta sezionati e fatti ingurgitare ad altri vermi, trasmettono la loro memoria nei percorsi verso il cibo. Trattasi evidentemente di studi di biochimica molecolare, che non hanno a che vedere con la religione. Si pensa anche che sia possibile richiamare l'impronta rinnovando lo stimolo, che è fisico-chimico (cfr. McGraw-Hill, Dizionario scientifico inglese-italiano, Bologna, 1988).

Ma il concetto è comune nella psicanalisi del profondo, come tecnica per far emergere i traumi e quindi rimuoverli e quindi in un senso o nell'altro, si tratta di tecniche non accessibili a profani non abilitati.

2) L'esame dei folder sequestrati dimostra che i ferventi frequentatori della sede presentavano problemi comportamentali (timidezza, chiusura al prossimo, poca comunicazione) o addirittura caratteriali in conseguenza di esperienze negative giovanili (si legga quanto riferito dal R. e quanto, ancor più serio, riferito dal S.) e dunque è inammissibile che degli incompetenti, come i membri dello staff, potessero accostarsi a tali soggetti e intromettersi nei recessi della loro psiche, sia pure col pretesto di un aiuto spirituale, ma in realtà di svolgere un trattamento psicologico del tutto avventuristico, per i possibili danni cagionabili: con ciò resta superata l'osservazione che non c'è abuso ai sensi dell'art. 348 c.p. se non c'è malato: ben può esserci anche di fronte a turbe psichiche, o peggio, di fronte ad antichi traumi.

3) Si è poi preteso che l'elettrometro servisse ad evidenziare, prima all'auditor, poi al fedele che si autoanalizza, le zone di sofferenza dello spirito.

Sulla natura e funzione dell'elettrometro non si vuole perdere tanto spazio: trattasi notoriamente, come accertato dal perito, con l'ausilio dell'ing. Prof. Plicchi, docente di bioingegneria all'università di Bologna, di un semplice misuratore di conducibilità dell'epidermide, un vago antesignano del moderno lie-detector, incapace di localizzare alcunché, che non sia quella variazione alla resistenza elettrica, regolata dalla legge di Ohm, di cui M. e gli altri auditor non sembrano mai aver sentito parlare, mentre rivendicano per detto strumento l'improbabile qualifica di strumento liturgico e non già di tester elettrico, quale in effetti e nella realtà esso è.

L'aver spacciato tale "costosissimo" apparato - di limitatissimo valore intrinseco - per detto strumento liturgico, capace di segnalare fenomeni dello spirito, di per sé basterebbe ad integrare il contestato delitto di truffa (Omissis).

 
 
 

Trib. Pen. Milano - Ord. 6 giugno 1989, N. 730 - Pres. PAPI -
Intendenza di Finanza di Milano c. Chiesa di Scientology

Associazioni religiose - Chiesa di Scientology - Irregolarità fiscali - Sequestro conservativo

L'amministrazione finanziaria può procedere a sequestro conservativo sui beni mobili di una sedicente organizzazione religiosa sino alla concorrenza della somma dovuta per imposte evase, interessi, pene pecuniarie ed altre sanzioni amministrative.

Il Presidente,
esaminato il ricorso e la documentazione allegata; preso atto del verbale di constatazione redatto dalla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano in data 11/3/1988 dal quale emergono i tributi, interessi e pene pecuniarie indicate singolarmente nel ricorso e riassunte nel prospetto prodotto (all. 4);
esaminati gli avvisi di accertamento prodotti (all. 3);
visto il disposto dell'art. 26 della legge 7/1/1929, n. 4 che sicuramente costituisce valido fondamento alla domanda;

P.Q.M.

Autorizza l'Amministrazione finanziaria ricorrente a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, crediti, titoli, partecipazioni societarie ed altre forme di investimento mobiliare appartenenti alla Chiesa di Scientology sino alla concorrenza di L. 71.495.462.000 (settantunmiliardiquattrocentonovantacinquemilioniquattrocentosessantaduemila) dovuti per imposte evase, interessi pene pecuniarie ed altre sanzioni amministrative.

Nota di rinvio

Dal ricorso per sequestro conservativo su beni mobili della Chiesa di Scientology presentato dall'intendenza di finanza di Milano, a seguito del riscontro, a carico della suddetta chiesa, di numerosi reati tributari, si ricava che una attività pseudo-religiosa potrebbe far percepire illecitamente a coloro che la gestiscono ingenti guadagni, vista la considerevole cifra contestata alla Chiesa di Scientology come credito vantato nei suoi confronti dall'amministrazione finanziaria (71 miliardi e mezzo), ed in considerazione, altresì, della cospicua proprietà mobiliare, accumulata dalla Chiesa predetta, oggetto della misura cautelare concessa dal Tribunale di Milano con l'ordinanza 730/89.

Il meccanismo sinallagmatico tra prestazioni "purificatrici" (assimilabili a tipiche prestazioni sanitarie: visite mediche, prescrizioni di farmaci, sedute di sauna, di psicoterapia e di fisioterapia, ecc.) e "investimenti" via via crescenti degli adepti attratti dalla natura degli effetti (benefici pseudo-spirituali) scaturenti dalle prime, oltre a spiegare come la sedicente organizzazione possa accumulare patrimoni di siffatto rilievo, è altresì oggetto dell'esame svolto nel corpo della sentenza della Pretura di Modena del 3/6/89.

Ad avviso del Pretore i componenti della detta organizzazione non agirono con finalità filantropiche e non "si limitarono a ricevere contributi come nelle chiese tradizionali (nelle quali, peraltro, devesi contestare che nessun rito è subordinato all'effettivo pagamento di un prezzo, ma talvolta viene sollecitato il fedele ad una offerta, in misura libera e non prefissata)".

Dalla sentenza de qua, più ampiamente, si evincerebbe che Scientology non è una religione e che, quindi, le sue associazioni di adepti non avrebbero la natura di "chiesa", invocata per trarne qualche utile trattamento amministrativo, tributario, ecc.; anche se il Pretore avverte di non voler fare assurgere la propria decisione, limitata alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, al rango di "precedente" ostativo di un eventuale futuro riconoscimento in altra sede del carattere religioso delle dette associazioni.

 
 
 
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