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La prima sentenza della Cassazione

Cass. Pen. - Sez. II - 22 maggio 1995, N. 5838 - Pres. Simeone, Est. Sirena - Imp. Segalla e altri.

Tratto da OSSERVATORIO delle LIBERTA' ed ISTITUZIONI RELIGIOSE

 
- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Natura di confessione religiosa - Natura di dottrina filosofica o di associazione meramente culturale - Distinzione - Accertamento - Necessità - Previsioni statutarie (esclusivamente) mirate al compimento di reati - Illiceità assoluta - Svolgimento, sin dall’origine, di attività commerciali - Ammissibilità anche per le confessioni.

- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Esercizio del diritto di libertà religiosa - Limiti - Specificità - Limiti costituzionali (impliciti) - Sussistenza - Limite espresso - Ricorrenza - Buon costume - Nozione.

- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Ipotesi di reato associativo - Esclusione - Autoqualificazione come confessione religiosa - Insufficienza - "Indici" utili per riconoscere realtà autenticamente confessionali - Corrispondenza - Accertamento - Necessità.

- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Associazione per delinquere - Modifica da parte di tutti gli aderenti delle regole statutarie (originariamente) confessionali - Accertamento - Necessità - Costituzione di associazione illecita di una parte degli aderenti - Accertamento - Necessità.

- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Associazione lecita - Reati-fine - Concorso morale dei dirigenti - Consapevole contributo causale al singolo reato-fine - Accertamento - Necessità - Presunzione di colpevolezza fondata su di un indizio - Incertezza dell’elemento indiziario - Insufficienza - Presunzione di colpevolezza fondata su altra presunzione - Carattere grave, preciso e concordante della "praesumptio de praesumpto" - Esclusione.

- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Reati-fine - Truffe - Esercizio abusivo della professione medica - Commissione delle condotte criminose - Accertamenti specifici - Necessità - Causa di non punibilità - Esercizio del diritto di libertà religiosa - Esclusione.

- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Reati-fine - Estorsione - Elementi del reato - Violenza fisica o minaccia (come prospettazione di male futuro la cui verificazione dipenda dall’agente) - Ricorrenza - Necessità.

- Libertà di religione (individuale e collettiva) - Nuovi movimenti religiosi - Chiesa di Scientology - Reati-fine - Reati tributari - Causa di non punibilità - Esonero dal pagamento dell’imposta - Natura religiosa dell’ente - Attività conformi alle finalità istituzionali - Accertamento - Necessità.

 

L’affermazione, secondo cui non avrebbe "alcun rilievo né interesse stabilire l’esatta natura delle idee professate da ... (un’)associazione, siano esse filosofiche, religiose o meramente culturali, ovvero non abbiano alcuno di questi requisiti ... dal momento che dette dottrine ricevono in ogni caso, come qualsiasi altra manifestazione del pensiero, tutela nel nostro ordinamento", non sembra condivisibile. Vi è, infatti, una non trascurabile differenza tra la tutela costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, prevista dall’art. 21 della Costituzione e la tutela delle confessioni religiose e della libertà di religione, prevista dagli articoli 8, 19 e 20 della stessa Carta costituzionale. Ed, in vero, alcune norme del nostro ordinamento giuridico stabiliscono particolari agevolazioni per le confessioni religiose; conseguentemente è necessario che la pubblica amministrazione o, in caso di controversia, gli organi giurisdizionali accertino se un gruppo di persone rivesta effettivamente tale qualità, ovvero non si tratti di un gruppo che, facendo leva sul desiderio di religiosità diffuso, persegua interessi personali (profani) dei suoi fondatori o amministratori. Anzi, in tal caso, se più persone dovessero riunirsi e fondare una "chiesa", prevedendo nello statuto riti ed attività che consistano (esclusivamente) in condotte integranti gli estremi di fatti penalmente perseguibili, costoro - a prescindere dalla commissione dei singoli reati - si renderebbero in ogni caso responsabili del delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza è irrilevante l’eventuale mancata consumazione dei delitti programmati. Viceversa lo svolgimento, sin dalle origini, di un’eventuale attività di tipo commerciale - anche se di vaste proporzioni - da parte di una "chiesa" non è sufficiente a farle perdere la connotazione di "confessione religiosa" di cui all’articolo 8 della Costituzione.

Pur nella sua specificità la libertà religiosa non si presenta nell’ordinamento giuridico italiano come una libertà sconfinata e non soggetta ad alcun freno. Il diritto corrispondente non può essere esercitato, infatti, con azioni in contrasto con valori e interessi aventi la stessa rilevanza costituzionale della libertà religiosa e la cui commissione costituisca una violazione delle norme e dei principi posti a tutela dei così detti "diritti personalissimi" o del "diritto alla salute" o dei valori supremi ai quali devono conformarsi anche le disposizioni, che godono, come quelle concordatarie, di una particolare "copertura costituzionale", oltre che del "buon costume" (espressamente) previsto dall’articolo 19 della Carta costituzionale. Per altro, ad avviso della Corte, l’espressione "buon costume" non può essere intesa nel senso penalistico di osceno o contrario alla pubblica decenza, ma in quello più ampio di attività conforme ai principi etici che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il suo comportamento la generalità delle persone oneste, corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato ambiente ed in una determinata epoca.

L’accertamento del carattere religioso di Scientology appare essenziale, giacché una "chiesa", con regole statutarie ben precise, non può trasformarsi in associazione per delinquere, salvo che tutti i suoi aderenti non decidano di cambiare le regole in precedenza adottate, dando così vita ad un nuovo soggetto, diverso dall’originario. L’accertamento del caso di specie non può fondarsi, per altro, sull’autoqualificazione dei membri di Scientology come appartenenti ad una confessione religiosa. Pur in mancanza di una definizione legislativa, la Corte costituzionale (sent. n. 195 del 1993) ha precisato che per l’ammissione a determinati benefici, connessi alla natura religiosa di un gruppo, non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa, ed ha enucleato alcuni indici utili per riconoscere le realtà autenticamente confessionali. Tali indici non sono sicuramente esaustivi e lasciano un ampio margine discrezionale all’interprete, che è libero di elaborarne altri; essi rappresentano, tuttavia, un punto di partenza obbligato per affrontare il tema della religiosità o no di un gruppo che si autoqualifica come "confessione" o "chiesa". Si tratta, per altro, di un tema che l’interprete istituzionale non può eludere tutte le volte in cui l’accertamento di cui si è detto è necessario ai fini di una decisione. Chiarito che una "chiesa" non può identificarsi con una associazione per delinquere, salvo che tutti i suoi aderenti non decidano di cambiare le originarie regole statutarie, i giudici del merito avrebbero dovuto accertare se l’organizzazione di Scientology fosse o no una confessione religiosa, e nell’ipotesi affermativa se - avuto riguardo ai reati commessi da alcuni dei suoi appartenenti - essa si fosse trasformata in una associazione per delinquere; ovvero se - come era stato già sostenuto dalla Procura ed appare ipotizzabile - nell’ambito di una attività lecita dell’organizzazione possa essere sorta, in modo distinto ed autonomo, una associazione illecita.

Qualora venga accertato che i fini di una associazione, così come indicati nello statuto, siano perfettamente leciti, così da escludere la responsabilità dei dirigenti in ordine al reato associativo, gli stessi possono rispondere a titolo di concorso morale dei reati-fine, rientranti nel programma delinquenziale, commessi dagli autori materiali solo se si dimostra che i medesimi dirigenti abbiano voluto anch’essi lo specifico reato-fine apprestandovi consapevolmente un contributo causale. A tal fine, in assenza di prove dirette, il giudice può fondare legittimamente il proprio convincimento su prove indirette (indizi), purché si tratti di elementi gravi precisi e concordanti ex art. 192, comma 2, del C.p.p. del 1988. Alla luce del principio implicito in tale disposto non appare corretto ricorrere ad una praesumptio de praesumpto al fine di affermare la responsabilità penale di un imputato. E' pertanto censurabile il ragionamento seguito dai giudici di merito, quando hanno ritenuto che gli imputati i quali si trovavano ai vertici dell’associazione "non potevano non avere avuto conoscenza" di una determinata pratica e quindi dei metodi adottati dai singoli operatori. Se, infatti, il giudice può, partendo da un fatto noto, risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione, in base alla quale motivare una sentenza di condanna. Non può sostenersi l’esclusione dell’elemento soggettivo dei reati di truffa, adducendo che i riti di Scientology non sarebbero un artificio e un raggiro per indurre taluno in errore, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, in quanto si concretizzerebbero, al contrario, in atti di esercizio del diritto di libertà religiosa. Si è, infatti, precisato che, per l’ordinamento giuridico italiano, qualsiasi rito incontra limiti ben precisi, tra i quali quello di compiere fatti di reato, o fatti la cui commissione costituisca una violazione del buon costume, ovvero dei principi costituzionali dei quali si è fatto cenno. Alla stessa stregua non esclude la punibilità del delitto di esercizio abusivo della professione medica il ritenere in buona fede di agire nel superiore interesse dell’"anima" del paziente, giacché, per come si è già accennato, la tutela alla salute costituisce un limite indubbio all’esplicazione della libertà religiosa.

L’adozione di una serie di comportamenti insistenti e molesti - sia pure reiterati - o di comportamenti concretantisi in meri "ricatti morali", non è sufficiente a realizzare gli estremi del delitto di estorsione, che può essere commesso solo mediante la violenza fisica o la minaccia, intesa come prospettazione di un male futuro la cui verificazione dipenda dall’agente. Non è sostenibile che, nella specie, ricorrano gli estremi di una causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 152, comma 2, del C.p.p. del 1930. Ed in vero, l’applicabilità o meno nel caso concreto dell’articolo 20, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui esonera dal pagamento di imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose etc.", richiede, anzitutto, che all’organizzazione di Scientology sia riconosciuta la natura di associazione religiosa, fatto questo non evidente e che dovrà essere accertato dai giudici del rinvio. Né apparirebbe evidente, ancorché fosse stata provata la religiosità della Chiesa di Scientology, che le suddette cessioni e prestazioni siano state effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione stessa, risultando anzi, dalla sentenza di secondo grado, che tali operazioni avevano vera e propria natura commerciale.

(Omissis)

2.1. Il problema della religiosità di Scientology

La prima di tali questioni riguarda il problema della religiosità della chiesa di Scientology. Ed infatti, l’obiezione fondamentale mossa da tutti i ricorrenti sin dalle prime battute del presente procedimento, e reiterata nei vari ricorsi, è che si volesse processare una religione, solo perché diversa da quelle ufficiali; e che in tal modo si intendesse limitare quel diritto di "professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata", tutelato dall’articolo 19 della Costituzione.

In quest’ottica sono stati redatti, almeno in parte, numerosi motivi di ricorso (...) nei quali si lamenta sostanzialmente che i giudici di merito avrebbero errato ad esercitare controlli ovvero ad esprimere giudizi sulla conformità dei metodi della chiesa di Scientology ai principi del nostro ordinamento, dal momento che una simile investigazione costituirebbe una indebita interferenza in quella libertà di professare una fede religiosa, garantita da norme costituzionali.

Tali doglianze sono destituite di fondamento, anche se questa Corte non ritiene del tutto corretto il ragionamento effettuato dai giudici di secondo grado per respingerle.

Va, anzitutto, osservato che questi ultimi hanno chiarito di non avere voluto "in alcun modo processare la chiesa di Scientology per le sue idee ovvero per avere svolto una determinata attività (come le sedute di "auditing" o i corsi di "purification" ovvero gli altri corsi menzionati)", e di non avere inteso "addentrarsi nei più reconditi significati che queste pratiche possono avere avuto", ma di essersi limitati ad "accertare se sia conforme al nostro ordinamento il metodo adottato nello svolgimento delle predette attività" (...).

Ed infatti, per i giudici della Corte di appello non avrebbe "alcun rilievo né interesse stabilire l’esatta natura delle idee professate da quell’associazione, siano esse filosofiche, religiose o meramente culturali, ovvero non abbiano alcuno di questi requisiti"; e ciò in quanto sarebbe "del tutto indifferente per il nostro ordinamento giuridico che le dottrine esposte sin dagli anni 50 da Ron Hubbard possano qualificarsi o meno come una religione, dal momento che dette dottrine ricevono in ogni caso, come qualsiasi altra manifestazione del pensiero, tutela nel nostro ordinamento" (...).

Sennonché tale affermazione non sembra sia condivisibile, giacché v’è una non trascurabile differenza tra la tutela costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, prevista dall’articolo 21 della Costituzione e la tutela delle confessioni religiose e della libertà di religione, prevista dagli articoli 8, 19 e 20 della stessa Carta costituzionale.

Alcune norme del nostro ordinamento giuridico - come quelle di natura tributaria di cui al capo di imputazione n. 40 - stabiliscono, infatti, particolari agevolazioni per le confessioni religiose; conseguentemente è necessario che la pubblica amministrazione ovvero - in caso di controversia - che gli organi giurisdizionali accertino se un gruppo di persone, che si autoqualificano come appartenenti ad una confessione religiosa, rivestano effettivamente tale qualità, ovvero se non si tratti di gruppi che, facendo leva sul desiderio di religiosità diffuso, perseguono interessi personali dei loro fondatori o amministratori.

Certo, in mancanza di una definizione legislativa del concetto di confessione religiosa - controverso anche in dottrina, che non è riuscita ad elaborarne una definizione unanime - il compito dell’interprete non è semplice; ma ciò non toglie che tale sforzo debba essere compiuto tutte le volte in cui siffatto accertamento è necessario ai fini della decisione; ed a tale scopo sembra opportuno fare riferimento ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale sul tema.

Con sentenza n. 195 del 27 aprile 1993, il suddetto organo giurisdizionale - nel dichiarare l’illegittimità di alcune norme regionali che limitavano alcune sovvenzioni per l’edilizia di culto alle sole confessioni religiose che avevano stipulato un’intesa con lo Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione - ha enucleato alcuni indici utili per riconoscere le realtà autenticamente confessionali.

La suddetta sentenza ha, infatti, riaffermato che "per l’ammissione ai benefici non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa"; ma ha precisato, al contempo, che "nulla quaestio quando sussista un’intesa con lo Stato", e che "in mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione".

Gli indici suddetti non sono sicuramente esaustivi e riecheggiano alcune posizioni dottrinali, per le quali possono essere avanzati gli stessi dubbi che sono stati formulati per le rispettive tesi di riferimento; essi lasciano, inoltre, un ampio margine discrezionale all’interprete, che è libero di elaborarne altri; ma rappresentano comunque un punto di partenza per affrontare il tema della religiosità o meno di un gruppo che si autoqualifica come "confessione" o "chiesa".

Ora, come si è cennato, i giudici della Corte di appello di Milano non si sono mossi in questa direzione, e non hanno affrontato in maniera diretta il tema della religiosità della chiesa di Scientology, anche se hanno affermato che questa "si è manifestata nella sua essenza, sin dall’inizio come un’attività commerciale, volta alla vendita, con tutti i metodi previsti dai manuali in materia, di un determinato prodotto, attività in ogni caso più che lecita e di per sé non costituente in alcun modo una associazione per delinquere" (...).

Quest’ultima affermazione dei giudici di merito farebbe pensare che, per gli stessi, Scientology non è una chiesa o una confessione religiosa. Senonché tale affermazione è priva di motivazione che faccia riferimento agli "indici" di cui alla sentenza della Corte costituzionale citata, giacché, in ogni caso, un’eventuale attività di tipo commerciale - anche se di vaste proporzioni - svolta da una "chiesa" non è sufficiente a farle perdere la connotazione di "confessione religiosa" di cui all’articolo 8 della Costituzione.

Peraltro, l’accertamento della religiosità di Scientology sarebbe stato, nel caso concreto, rilevante non solo con riferimento ai reati tributari, ma anche con riferimento al reato di cui all’articolo 416 C.P.: e ciò perché, una volta riconosciuto a Scientology il carattere di confessione religiosa, non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in un’associazione per delinquere, a meno che tutti i membri della chiesa non avessero, di comune accordo, cambiato le regole statutarie, dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello originario. Mentre sarebbe ipotizzabile quanto sostenuto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e cioè "che nell’ambito di un’attività lecita dell’organizzazione, potrebbe essere sorta, in modo distinto ed autonomo, una associazione illecita" (...).

Quanto sopra affermato non significa, tuttavia, che ogni "chiesa" o confessione religiosa possa, nel nostro Paese, agire liberamente, violando impunemente le leggi penali; la libertà religiosa non si presenta, infatti, nell’ordinamento giuridico italiano come una libertà sconfinata e non soggetta, quindi, ad alcun freno. Ed anzi, essa incontra sempre sia quei limiti fondamentali che costituiscono le condizioni imprescindibili per la realizzazione di una pacifica convivenza dei singoli nel corpo sociale, sia quei limiti che sono imposti dalla civiltà stessa e dai valori essenziali ed inderogabili che alla medesima si accompagnano e che informano e compenetrano l’ordinamento giuridico positivo.

Tali limiti sono modesti, ma sussistono, come risulta del resto confermato anche da una disamina superficiale delle norme positive vigenti.

Ed infatti, è la stessa Costituzione, all’articolo 19, a porre un primo limite generale, quello del "buon costume", al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa; peraltro, l’espressione "buon costume", ad avviso di questa Corte, non può essere intesa nel senso penalistico di osceno o contrario alla pubblica decenza, ma in quello più ampio, di attività conforme ai principi etici che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il suo comportamento la generalità delle persone oneste, corrette, di buona fede e di sani principi, in un determinato ambiente ed in una determinata epoca.

Ma oltre al limite generale del "buon costume", costituiscono altrettanti indubbi limiti alla liceità delle attività religiose: a) il rispetto per la persona umana nei suoi così detti "diritti personalissimi", i quali trovano la loro previsione costituzionale nella garanzia da questa assicurata ai diritti inviolabili dell’uomo nello sviluppo della sua personalità e della pari dignità sociale; b) la tutela della "salute", espressamente prevista dall’articolo 32 della Carta costituzionale; c) nonché le prescrizioni relative a quei principi che appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana, ed ai quali devono conformarsi anche quelle norme che godono di una particolare "copertura costituzionale", come le disposizioni del Concordato (si veda a tal proposito la sentenza della Corte costituzionale, n. 1146 del 1988).

Dunque, ad avviso di questa Corte, non può dubitarsi che il diritto di libertà religiosa non possa essere esercitato con azioni in contrasto con valori e interessi aventi la stessa rilevanza costituzionale della libertà religiosa stessa o, comunque, compiendo fatti che siano previsti dalla legge come reato, e la cui commissione costituisca anche una violazione delle norme e dei principi di cui si è appena detto, oltre che del "buon costume" previsto dall’articolo 19 della Carta costituzionale.

Ed anzi, se più persone dovessero riunirsi e fondare una "chiesa", prevedendo nello statuto riti o comportamenti contrari a tali norme e principi ed integranti, al contempo, gli estremi di fatti penalmente perseguibili, costoro - a prescindere dalla commissione dei singoli reati - si renderebbero in ogni caso responsabili del delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza è irrilevante l’eventuale mancata consumazione dei delitti programmati.

Alla stregua delle superiori argomentazioni appare evidente che le doglianze dei ricorrenti, secondo cui il procedimento penale in questione sarebbe stato iniziato "per processare una religione diversa da quelle ufficiali", sono totalmente destituite di fondamento; e che non possono, del pari, trovare accoglimento le censure specifiche mosse dall’avvocato Leale con il terzo (nullità della perizia sull’E-meter perché prova acquisita in violazione dell’articolo 19 della Costituzione e quindi dell’ordinanza di rinvio a giudizio), il quarto (nullità dell’istruttoria in relazione all’articolo 416 C.P. e della perizia sull’E-meter per violazione degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione) e l’undicesimo motivo di ricorso (esercizio da parte del giudice di potestà non riconosciute dalla legge); appare, inoltre, in maniera altrettanto evidente che non sussistono i vizi di illegittimità costituzionale denunciati pure dall’avvocato Leale (...).

2.2. Il problema del concorso morale

La seconda considerazione di carattere generale riguarda il problema del concorso morale dei dirigenti di Scientology nei reati commessi da altre persone facenti parte dell’organizzazione.

Ed infatti, molti episodi criminosi erano stati contestati oltre che agli autori materiali, anche a quelle persone che - all’epoca dei fatti - rivestivano la qualità di presidenti o vice presidenti della "chiesa", sul rilievo che costoro avrebbero dovuto rispondere del fatto delittuoso, a titolo di concorso morale.

Il Tribunale aveva, però, escluso la colpevolezza di questi imputati, ritenendo che non vi era la "prova che essi avessero materialmente partecipato a tali delitti o che in qualche modo avessero moralmente concorso alla loro commissione"; e ciò anche in base al rilievo che i fini dell’associazione, così come indicato nello statuto, erano perfettamente leciti, e che i prevenuti avevano negato che qualsiasi operatore potesse avere agito in modo delittuoso in base a disposizioni ricevute dai rappresentanti dell’organizzazione.

(Omissis)

Della questione si è già occupata la giurisprudenza di questa Corte, affrontando sia la problematica della responsabilità concorsuale dei dirigenti di un’azienda per le attività compiute dai loro sottoposti, sia quello della responsabilità concorsuale dei capi di un’associazione criminosa per i delitti-scopo rientranti nel programma delinquenziale.

Ebbene, con riferimento alla prima ipotesi si è stabilito che "in caso di affidamento dell’organizzazione produttiva di un’azienda a soggetti diversi, l’eventuale responsabilità penale per contravvenzione non si estende automaticamente ai titolari o contitolari dell’impresa unicamente in funzione di tale qualità, ma occorre sempre accertare, caso per caso, se sussista la compartecipazione al fatto reato, o per dolo, o per colpa, o perché sussista la possibilità di controllo o per altri elementi emergenti dal processo (fattispecie relativa alla società Standa)" (Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 1974, Cenisti; cfr. anche: Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 1976, Tanoni).

Ed a tale giurisprudenza questa Corte ritiene di dovere aderire.

Ma anche in ordine al problema della responsabilità concorsuale dei capi di un’associazione criminale per delitti commessi dai partecipanti all’associazione, la giurisprudenza, occupandosi della così detta criminalità politico-terroristica, si è spesso espressa aderendo a principi simili a quello sopra enunciato; in particolare le Sezioni unite di questa Corte, occupandosi di fatti terroristici verificatisi in Alto Adige, ebbero a stabilire che la posizione preminente di capo o dirigente "non autorizza logicamente, di per sé sola, la presunzione che tutto quanto compiuto dalle squadre di azione sia stato ordinato dai capi, ma (...) occorre la prova specifica dello specifico mandato emesso di volta in volta" (Cass. pen., sez. un., 18 marzo 1970, Kofler e altri).

Ed, allo stesso modo, per i delitti commessi nei così detti "anni di piombo" dalle "Brigate rosse", dopo alcune esitazioni, l’elaborazione giurisprudenziale del problema si è incanalata in una prospettiva di continuità rispetto all’approccio su indicato, ed ha distinto nettamente tra la posizione anche gerarchicamente preminente occupata in un’associazione criminosa, e la responsabilità a titolo di concorso morale nei reati-fine; muovendosi in questa direzione, la Cassazione ha, perciò, stabilito che per aversi responsabilità a titolo di concorso è necessario dimostrare che il singolo associato abbia anche voluto lo specifico reato-fine apprestandovi consapevolmente un contributo causale (cfr.: Cass. pen., sez., 14 febbraio 1984, Segrebondi; Cass. pen., sez., 31 maggio 1985, Pecchia; Cass. pen., sez., 30 novembre 1989, Picciafuoco).

Dunque, correttamente i giudici del secondo grado hanno, in linea di principio, ritenuto che avrebbero dovuto pervenire all’assoluzione dei concorrenti morali tutte le volte in cui non fossero stati ravvisati altri elementi al di fuori di quelli indicati dal rappresentante della pubblica accusa; e che, invece, avrebbero dovuto condannare quando fosse stato configurabile anche un elemento di specifico collegamento tra l’imputato ed il fatto.

Tale specifico elemento di collegamento, tuttavia, in conformità alla su citata giurisprudenza di questa Corte, per giustificare una condanna a titolo di concorso morale, non si deve limitare a rafforzare la presunzione cui si è fatto cenno, ma deve essere idoneo a dimostrare sia che l’imputato ha, con il suo comportamento, fornito un contributo causale alla verificazione del fatto, sia la sua volontà di cooperare nel reato.

E poiché - come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione - i giudici della Corte di appello, in alcuni casi, hanno ravvisato in circostanze inidonee allo scopo da loro stessi enunciato, quegli utili elementi di collegamento ai quali si erano riferiti, sono stati presentati numerosi motivi di ricorso proprio sul tema specifico della responsabilità a titolo di concorso morale nel reato commesso da altri (...).

Tali motivi - per la ragione su enunciata - sono in parte fondati e saranno presi in considerazione quando verranno trattate le singole fattispecie criminose.

Ma i motivi suddetti sono in parte fondati anche per un’altra ragione: la sentenza impugnata viola in più punti l’articolo 192 del codice di procedura penale del 1988, che - nella specie - è applicabile, giusto il disposto dell’articolo 245 del D.Lg. 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Il comma 2 del menzionato articolo 192, dispone, infatti, che "l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi precisi e concordanti".

Tale norma stabilisce, dunque, che in assenza di prove dirette il giudice, nel libero processo di formazione del suo convincimento, può fondare legittimamente il giudizio di responsabilità su prove indirette (indizi) purché dall’analisi critica delle risultanze processuali esaminate nella loro concatenazione logica si possa pervenire, per l’univocità e convergenza delle stesse, ad una soluzione di certezza. Occorre cioè che gli elementi indiretti, giudizialmente accertati, costituiscano la sicura premessa di un sillogismo, in forza del quale sia possibile pervenire con rigore logico ad un giudizio di certezza del fatto ignoto (Cass. pen., sez. II, 5 marzo 1991, Belleri).

Da tale principio consegue che la circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l’esistenza di un fatto, essere certa. Tale requisito benché non espressamente indicato dal menzionato articolo 192 c.p.p., è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto; con la certezza dell’indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell’indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente (Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 1991, Grillo e altro).

Dunque, se il giudice può, partendo da un fatto noto, risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione, in base alla quale motivare una pronuncia di condanna. La così detta praesumptio de praesumpto, inammissibile anche nelle controversie civili (cfr.: Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 1986, n. 934; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 1874, n. 217), in nessun caso può costituire un indizio "grave, preciso e concordante" idoneo a giustificare una condanna dell’imputato.

Ed invece, nella specie, i giudici della Corte di appello di Milano hanno fatto riferimento, in molti casi, proprio ad una praesumptio de praesumpto al fine di affermare la responsabilità penale dei vari prevenuti.

Ciò si è verificato, ad esempio, tutte le volte in cui essi hanno ritenuto che gli imputati i quali si trovavano ai vertici dell’associazione "non potevano non avere avuto conoscenza" di una determinata pratica e quindi dei metodi adottati dai singoli operatori.

Tale ragionamento, per le ragioni prima esposte, deve essere censurato perché in violazione dei principi stabiliti dall’articolo 192 c.p.p.: ed infatti, i giudici di secondo grado, partendo dalla osservazione che i dirigenti di Scientology non potevano - per la posizione rivestita all’interno della chiesa - non essersi occupati dei singoli casi (presunzione semplice), hanno ricavato, come ulteriore conseguenza di tale deduzione, che i metodi degli operatori erano loro sicuramente noti (praesumptio de praesumpto). Mentre essi avrebbero dovuto motivare fornendo elementi idonei a provare la effettiva conoscenza da parte dei singoli dirigenti dei metodi usati dai loro sottoposti che si erano resi responsabili di reati, ovvero indicando fatti certi (e non un fatto presunto) dai quali si potesse pervenire con rigore logico ad un giudizio di certezza relativo alla detta conoscenza.

2.3. Questione applicazione amnistia:

2.3.a). alle truffe

(Omissis)

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, (...) "qualora l’imputato sia stato assolto con formula piena e la sentenza sia stata impugnata dal pubblico ministero, il giudice dell’impugnazione può applicare il decreto di amnistia medio tempore sopravvenuta, e già in vigore al momento della pronuncia impugnata, solo se reputi fondata l’impugnazione, sì da escludere che possa restare ferma la pronuncia di merito più favorevole all’imputato, dando congrua motivazione del suo convincimento difforme da quello del precedente giudice" (Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 1982, Bombardini; Cass. pen., sez. IV, 4 ottobre 1984, Faccenda; Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 1988, Arno; Cass. pen., sez. II, 28 luglio 1992, Liotta).

Ebbene, nella specie i giudici della Corte di appello si sono fondamentalmente attenuti a tale principio. Essi hanno, infatti, accolto l’impugnazione del pubblico ministero, sovvertendo completamente il ragionamento svolto dai giudici di primo grado, ed irrogando severe condanne per i reati più gravi; e nel far ciò hanno dato adeguata motivazione anche delle ragioni che li hanno indotti ad applicare l’amnistia ad ipotesi di reato come le truffe, per le quali, in difetto di un provvedimento di clemenza, avrebbero affermato la penale responsabilità dei prevenuti.

Né può sostenersi - come hanno tentato i ricorrenti - che i giudici di secondo grado avrebbero ritenuta provata l’esistenza dell’elemento soggettivo dei reati di truffa, sul presupposto che "i riti di Scientology non fossero che un artificio e un raggiro per indurre taluno in errore, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto", violando in tal modo i principi costituzionali posti a tutela della libertà religiosa.

A tale censura si è risposto, infatti, nella prima considerazione di ordine generale, allorquando si è esaminato il problema della religiosità di Scientology, e si è affermato che, per l’ordinamento giuridico italiano, qualunque "rito" incontra limiti ben precisi, tra i quali va annoverato quello di compiere fatti che siano previsti dalla legge come reato, e la cui commissione costituisca una violazione del buon costume, ovvero dei principi costituzionali dei quali si è fatto cenno.

Alla stregua delle superiori considerazioni, appare evidente che i motivi di ricorso su indicati, concernenti l’applicazione dell’amnistia per i delitti di truffa in ordine ai quali v’era stata assoluzione in primo grado, debbono essere rigettati.

2.3.b) al reato di esercizio abusivo della professione medica

Poiché i giudici di secondo grado hanno ritenuto di concedere l’amnistia anche per il reato di esercizio abusivo della professione medica (capo di imputazione 43), vanno a questo punto, per ragioni di sistematicità, presi in esame quei motivi di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione del provvedimento di clemenza a tale fattispecie.

Ora, non sembra sostenibile che l’opera svolta dagli operatori di Scientology non integri (quanto meno con riferimento alle ipotesi in cui sono state sottoposte al trattamento persone malate) - come affermano taluni (...) - gli estremi del reato di cui all’articolo 348 C.P., in quanto all’epoca dei fatti contestati non vigeva alcuna normativa in ordine alle sedute psicoanalitiche, alle quali si possono assimilare le sedute così dette di "auditing", e perché il trattamento così detto di "purification" consiste in sottoposizione a saune e in somministrazione di vitamine, attività queste assolutamente libere e che non richiedono alcun controllo medico.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (addirittura anteriore alla così detta legge "Ossicini", che ha regolamentato la materia), "in relazione alla professione medica (che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati), commette il reato di esercizio abusivo della professione medesima chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell’impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all’esercizio, integra il reato previsto dall’articolo 348 C.P." (Cass. pen., sez. II, 11 agosto 1973, RV 124844).

In aderenza al principio giurisprudenziale sopra esposto, e fornendo ulteriori argomentazioni (...), pienamente condivise da questa Corte, i giudici di secondo grado hanno dimostrato che l’attività svolta dagli operatori di Scientology, con riferimento alle dette sedute di "auditing" e di "purification" - laddove sono state sottoposte al trattamento persone malate - rientra perfettamente negli schemi del delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria; dal che consegue l’obbligo dello Stato di reprimere detta attività, a meno che non venga esercitata da professionisti abilitati.

Né è di alcuna importanza che gli adepti di Scientology possano attribuire alle sedute di "auditing" e di "purification" una valenza esclusivamente religiosa. Esse sono, infatti, obiettivamente pratiche con cui, in taluni casi, vengono somministrate cure a soggetti affetti da turbe psichiche, e dunque rientrano in ogni caso tra quelle per cui è necessario l’intervento di personale sanitario qualificato.

Nel nostro Paese, infatti, non è possibile che alcuno metta in pericolo la salute dei cittadini, propinando loro cure per i mali del corpo o della mente, senza avere conseguito il titolo professionale che lo abilita a tenere siffatto comportamento: e ciò anche se questi in buona fede dovesse ritenere di agire nel superiore interesse della loro "anima", giacché, come si è detto prima, la tutela della salute costituisce un indubbio limite all’esplicazione della libertà religiosa.

Sono, conseguentemente infondate tutte le doglianze mosse dai ricorrenti relativamente all’affermazione della responsabilità penale dei prevenuti, ed alla conseguente applicazione dell’amnistia da parte dei giudici dell’appello, in ordine al delitto di cui all’articolo 348 C.P.

2.4. Il delitto di associazione per delinquere

Vanno a questo punto presi in esame i motivi di ricorso concernenti gli altri reati, iniziando da quello di associazione per delinquere, che coinvolge il maggior numero di imputati, e che, per la sua rilevanza è stato oggetto delle censure di tutti i ricorrenti.

(Omissis).

Le suddette censure sono in parte fondate. Ritiene, infatti, la Corte che i giudici del secondo grado - nella loro pur pregevole sentenza, frutto di un lodevole sforzo volto alla ricerca della verità - abbiano reso una motivazione illogica proprio su tale delicato punto.

Si è, peraltro, già messo in rilievo un primo vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di associazione per delinquere, quando si è evidenziato che i giudici della Corte di appello di Milano, dopo avere affermato di non volere affrontare in maniera diretta il tema della religiosità della chiesa di Scientology, facendo in tal modo professione di agnosticismo, hanno poi asserito che tale organizzazione si era "manifestata nella sua essenza, sin dall’inizio come un’attività commerciale, volta alla vendita, con tutti i metodi previsti dai manuali in materia, di un determinato prodotto".

Si è, inoltre, chiarito che tale ultima affermazione dei giudici di merito farebbe pensare che, per gli stessi, Scientology non è una chiesa o una confessione religiosa; ma che la stessa affermazione è priva di motivazione che faccia riferimento agli "indici" di cui alla sentenza della Corte costituzionale citata, e che questa mancanza, per le ragioni esposte trattando del problema della religiosità di Scientology, è censurabile.

Ma la suddetta affermazione è anche illogica sotto altri profili: sia perché un’attività commerciale svolta da una organizzazione religiosa non è idonea a farle perdere la connotazione di "confessione", di cui all’articolo 8 della Costituzione; ma soprattutto perché non ha tenuto conto delle numerose testimonianze assunte nel corso dell’istruzione nonché della copiosa documentazione prodotta dai difensori degli imputati, volte a dimostrare il carattere religioso di Scientology.

Ed è il caso di ribadire che tale accertamento, nella specie, appare essenziale, giacché una "chiesa", con regole statutarie ben precise, non può trasformarsi in associazione per delinquere, salvo che tutti i suoi aderenti non decidano di cambiare le regole in precedenza adottate, dando così vita ad un nuovo soggetto, diverso dall’originario.

Dunque, i giudici del merito avrebbero dovuto accertare se l’organizzazione di Scientology fosse o meno una confessione religiosa, e nell’ipotesi affermativa se - avuto riguardo ai reati commessi da alcuni dei suoi appartenenti nei confronti delle persone che entravano a far parte dell’associazione - essa si sia trasformata in una associazione per delinquere; ovvero se - come aveva sostenuto il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano - nell’ambito di un’attività lecita dell’organizzazione, possa essere sorta, in modo distinto ed autonomo, una associazione illecita.

(Omissis).

2.5. Le estorsioni

Terminato l’esame dei motivi di ricorso concernenti il delitto di associazione per delinquere, ritiene la Corte di prendere in esame quelli concernenti la fattispecie criminosa prevista dall’articolo 629 C.P. (...) e si osserva che le censure riguardanti le condanne inflitte agli imputati per i reati di estorsione loro attribuiti sono parzialmente fondate.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto la sussistenza di tale reato tutte le volte in cui è risultata provata una sorta di abitualità nei seguenti atteggiamenti:

- "la reiterazione di comportamenti insistenti e molesti;

- il non farli cessare se non con l’adesione alle richieste di versamenti di altre somme di denaro;

- il circondare la parte lesa con una costante presenza di persone da cui non possa liberarsi se non con l’iscrizione a nuovi e sempre più costosi corsi;

- in altre parole l’accumulo di condotte, che - pur non integrando reati (al più quello di molestie), se prese isolatamente - nel loro insieme costituivano, però, una vera e propria persecuzione ai danni del soggetto passivo, che rimaneva del tutto sopraffatto e privato della libertà della scelta".

Tali comportamenti, infatti, sono stati ritenuti dalla Corte di merito "idonei a coartare la volontà del soggetto, o quanto meno a far sorgere in lui il timore di non potere agire altrimenti".

(Omissis).

Questa Corte ritiene che una serie di comportamenti insistenti e molesti - sia pure reiterati sino al limite da produrre nella persona che li subisce un senso di fastidio profondo, per liberarsi del quale può essere indotta ad accondiscendere alle richieste di coloro che tali comportamenti pongono in essere - non è sufficiente a realizzare gli estremi del delitto di estorsione, che (...) può essere commesso solo mediante la violenza fisica o la minaccia.

E' pur vero che il modo e la forma della minaccia sono indifferenti ai fini della sussistenza del reato punito dall’articolo 629 C.P.; e che, conseguentemente, è indifferente che la minaccia sia diretta o indiretta, palese o larvata, reale, figurata o scritta, determinata o indeterminata ovvero che venga fatta personalmente dal colpevole, o da un intermediario, imputabile o non imputabile, ovvero a mezzo di comunicazione postale, telegrafica o telefonica e così via di seguito.

Ma si deve pur sempre trattare di minaccia, ossia di prospettazione di un male futuro, la cui verificazione dipende dall’agente; e tale non può essere considerata la reiterazione di comportamenti molesti, obiettivamente fastidiosi in sé, ma con i quali non viene minacciato alcun danno a chi li subisce.

Peraltro, ad accedere ad una tesi diversa, le così dette "vendite dure", che i giudici della Corte di appello di Milano hanno ritenuto legittime, finirebbero con il rientrare nell’ambito delle estorsioni, dal momento che, in quel tipo di contrattazione, il compratore finisce, il più delle volte, con l’aderire alle richieste del venditore al solo fine di liberarsi della sua presenza.

Né, ad avviso di questa Corte, possono essere considerati estorsivi quei comportamenti concretantisi in meri "ricatti morali", come - ad esempio - quello tenuto dal Colman, il quale per vincere le resistenze della madre della Calzà e convincerla a sborsare le somme di denaro necessarie a pagare i corsi di Scientology, le rivolse la frase "ma che cosa contano i soldi, se sua figlia può anche morire" (...).

In tali casi, infatti, i prevenuti si sono limitati a prospettare ad altre persone un danno la cui verificazione non dipendeva in alcun modo dalla loro attività. Ed una condotta siffatta, ad avviso di questa Corte, è idonea ad integrare gli estremi del delitto di circonvenzione di incapaci, ove sussista anche l’abuso dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, oppure dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona; ovvero gli estremi della truffa aggravata ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, ove il danno prospettato sia inesistente; ma non quelli dell’estorsione, postulando tale reato - come si è già detto - che il male minacciato sia (o che quanto meno appaia) riferibile ad un’attività posta in essere dall’agente.

(Omissis).

2.6. (Omissis)

2.7. I reati tributari

Vanno, a questo punto, prese in esame le doglianze avverso quella parte della sentenza impugnata, che ha riconosciuto la responsabilità penale di alcuni imputati in ordine ai reati tributari.

(Omissis).

Non è, (...) sostenibile che, nella specie, ricorrano gli estremi per l’applicazione dell’articolo 152, comma 2, del codice di procedura penale del 1930: non esistono, infatti, prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che gli imputati non l’hanno commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Ed invero, l’applicabilità o meno nel caso concreto dell’articolo 20, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui esonera da pagamento di imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi "effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose etc.", richiede, anzitutto, che all’organizzazione di Scientology sia riconosciuta la natura di associazione religiosa, fatto questo non evidente e che dovrà essere accertato dai giudici del rinvio. Né apparirebbe evidente, ancorché fosse stata provata la religiosità della Chiesa di Scientology, che le suddette cessioni e prestazioni siano state effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione stessa, risultando anzi, dalla sentenza di secondo grado, che tali operazioni avevano vera e propria natura commerciale.

Devesi, conseguentemente, annullare su tale punto l’impugnata sentenza, in quanto la contravvenzione suddetta è estinta per amnistia.

(Omissis).

 
 
 
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