In ottemperanza al provvedimento 08/05/2014 Garante per la protezione dei dati personali, si avvisa il lettore che questo sito potrebbe utilizzare cookie per fornire servizi e per effettuare analisi statistiche anonime. Proseguendo con la navigazione si accetta l'uso dei cookie.
Caso Scientology: Associazione religiosa o criminale?

L'illustre giurista Nicola Colaianni propone un commento congiunto alla prima sentenza della Corte d'Appello (1993) e alla prima sentenza della Corte di Cassazione (1995).

Tratto da: Il Foro Italiano, Parte Seconda, 1995, pagg. 689 e ss.

Ricerca e trascrizione a cura di Floridi L.

 
1. - I "ministri" di Scientology segnano un importante punto a loro favore: non soltanto ai fini tributari ma anche e soprattutto a quelli penali è "essenziale" il previo "accertamento della religiosità" della loro associazione, giacché "una chiesa" con regole statutarie ben precise, non può trasformarsi in un'associazione per delinquere, salvo che tutti i suoi aderenti non decidano di cambiare le regole in precedenza adottate, dando così vita ad un nuovo soggetto, diverso "dall'originario", ovvero, più concretamente, di creare un'associazione illecita nell'ambito di un'associazione lecita.

Il decisum - che, per quanto concerne i criteri di individuazione della confessione religiosa rinvia a Corte cost. 195/93, Foro it., 1994, I, 2986, con ampia nota bibliografica e commento di COLAIANNI, sul concetto di confessione religiosa - è all'apparenza governato da una logica che non ammette repliche, ma in realtà apre problemi non giustificati dalla rilevanza esclusivamente penale della questione e dai quali, infatti, la giurisprudenza s'era finora tenuta saggiamente alla larga.

Tra tutti i "nuovi movimenti religiosi" sorti negli ultimi decenni Scientology sembra, invero, ad ogni latitudine il più controverso: riconosciuta come religious institution dallo Stato di California fin dal 1952 - in pratica fin dalla nascita - e successivamente anche da organi giurisdizionali di diversi paesi, come la Corte suprema australiana con sentenza del 27 ottobre 1983, non ha superato l'esame del Tribunale supremo spagnolo (sentenza 25 giugno 1990, n. 11208) e di tribunali di altri Stati europei (come quello tedesco di Darmstadt, sentenza 26 agosto 1982) (riferimenti in Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi, Padova, 1989, ed ivi i contributi di FERRARI, Introduzione, 8; GUIZZARDI, I nuovi movimenti religiosi. Prospettive sociologiche, 60; STRATZ, Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi nella Repubblica federale di Germania, 223; la sentenza spagnola è massimata in Foro it., Rep. 1992, voce Diritto comparato, n. 275, e per esteso in Dir. eccles., 1990, II, 288, con nota di FINOCCHIARO).

L'oscillazione dipende dal fatto che essa si colloca tra quei nuovi movimenti di origine americana (quelli tradizionali, come il buddhismo, sono di origine orientale) al confine tra psicologia e religione, che, cogliendo il limite principale della teologia cristiana nella sua estraneità rispetto all'inconscio della psiche umana, operano - come ha recentemente osservato un teologo e psicoanalista cattolico della levatura di DREWERMANN, Le chiese falliscono, le sette prosperano, in Suddeutsche Zeitung, del 17-18 giugno 1995, tr. It. Adista, 15 luglio 1995, 11 - «nel senso di una integrazione invece che di una dissonanza tra il pensiero e il sentimento, la coscienza e l'inconscio»: una sintesi necessaria giacché - secondo lo stesso DREWERMANN, Psicoanalisi e teologia morale, Brescia, 1993, 15 - «la dottrina di Dio e la dottrina dell'anima hanno bisogno l'una dell'altra, se vogliono liberare l'uomo».

Questi movimenti vengono catalogati sotto la dizione di "movimenti dello sviluppo del potenziale umano" (GUIZZARDI, op. cit., 42) o, più sbrigativamente e forse spregevolmente, "psico-sette". (ANTONELLO, Le psico-sette. Sette e religioni, 1992, 368). Offrono una serie di servizi risultanti dal dosaggio di elementi di training autogeno, dietologia, psicoterapia, ginnastica, medicina tradizionale e non ufficiale, inseriti in una cosmologia e in un'antropologia, ancorché non sempre originali e alternative: di massima si tratta di "vino nuovo in otre vecchio", per riprendere l'immagine evangelica cui ricorre FILORAMO, I nuovi movimenti religiosi. Metamorfosi del sacro, Roma-Bari, 1986, 14 (e cfr. Nuove forme del sacro. Movimenti religiosi e mutamento sociale, a cura di BECKFORD, Bologna, 1986).

Scientology, in particolare, propugna una "scienza della salute mentale", la "dianetica", teorizzata nel 1950 da Ron Hubbard, secondo cui gli ostacoli allo sviluppo del potenziale umano sono costituiti - come sinteticamente ricorda la sentenza in epigrafe - dagli "engrammi", immagini negative della mente frutto di esperienze dolorose di questa vita o di precedenti reincarnazioni dello stesso spirito (il Thetan), che si possono però eliminare attraverso le pratiche di auditing o di purification, attraverso le quali avvengono i ritorni nel passato, nelle vite anteriori. È un sistema complesso che ricorda la psicanalisi, con la cui versione ufficiale esso ben presto entrò in contrasto: sicché, secondo gli studiosi più critici, lo Hubbard «con un colpo di genio fondò una religione, la chiesa di Scientology, per usufruire della libertà di culto che è fiore all'occhiello della democrazia Usa» (GATTO TROCCHI, Le sette in Italia, Roma, 1994, 68).

2. - L'utilità della qualificazione religiosa nasce dal carattere oneroso, proprio dell'originario "Dianetics Institute", del processo di trasformazione dell'adepto da dirty a clear, che di gratuito ha solo il test iniziale di personalità, in esito al quale e previo pagamento del corrispettivo fissato si viene avviati ai corsi. Si tratta di prestazioni astrattamente rientranti nella previsione di due norme tributarie - gli art. 4 d.p.r. 633/72 e 20 d.p.r. 598/73 (ora riversato, nell'art. 111 t.u. sulle imposte dirette, contenuto nel d.p.r. 917/86) - che assoggettano rispettivamente ad Iva ed Irpeg, considerandole fatte nell'esercizio di attività commerciali, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici, con esclusione tuttavia delle cessioni e delle prestazioni «effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive».

Di qui l'interesse di Scientology ad ottenere il riconoscimento del proprio carattere religioso, che è la "carta d'accesso" alla legislazione di sostegno del settore religione e al godimento dei vantaggi connessi con questa membership (le espressioni sono di FERRARI, È cambiato il vento?, in Quaderni di diritto e politico ecclesiastico, 1995/1, 7), come le esenzioni e agevolazioni tributarie appena richiamate.

La questione è ancora aperta in giurisprudenza, non essendo mancate pronunce favorevoli. Trib. Torino, ord. 12 giugno 1991 (in Fisco, 1992, 6118, con nota di MARINI, Enti religiosi e privilegi fiscali. Un problema di legittimità costituzionale), ravvisava anzi nelle norme indicate un trattamento irragionevolmente deteriore degli enti appartenenti a confessioni convenzionate con concordato e intese e (mal) poneva una questione di costituzionalità, dichiarata infondata da Corte cost. 467/92, Foro it., 1994, I, 2987 (stranamente ignorata dalla sentenza in epigrafe, pur costituendone il più autorevole precedente sull'esistenza della prova della «natura e caratteristica religiosa dell'organizzazione»).

In maniera meno impegnativa, nel processo di cui alla sentenza in epigrafe, Trib. Milano 2 luglio 1991 (id., Rep. 1992, voce Ordine pubblico (reati contro), n. 13 e Dir. eccles., 1991, II, 419, con nota di FINOCCHIARO, L'organizzazione di Scientology ed i suoi fini) si esprimeva in senso favorevole alla qualificazione del Dianetics Institute e della chiesa di Scientology come "associazioni, se non religiose, quanto meno culturali" e quindi, ai fini dell'Irpeg e dell'Iva, come enti non commerciali. La disciplina, invero, è la stessa prevista in generale per gli enti non commerciali dall'art. 108 d.p.r. 917/86, secondo cui «non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione».

La via di scampo dell'agguato del neogiursdizionalismo, che assegna al giudice dello Stato il compito di definire ciò che è religioso e ciò che non lo è, veniva così tracciata, benché fosse a torto considerata risolutiva della questione tributaria esaminata. Non veniva colta invero la particolare importanza che in un quadro interpretativo sistematico assume l'ultima parte della disposizione richiamata - introdotta per la prima volta nel testo unico -, secondo la quale i corrispettivi specifici non devono eccedere i costi di diretta imputazione, debbono cioè semplicemente reintegrarli e non anche produrre nuova ricchezza ed utilità. Ciò accade, in particolare, quando l'assistenza, mediante prestazione di servizi o cessione di beni agli associati verso il pagamento di corrispettivi specifici, costituisce non un'attività diversa da quella religiosa, a questa strumentale - come richiesto per le attività commerciali o a scopo di lucro degli enti ecclesiastici al fine dell'applicazione delle fattispecie agevolative, specificamente dell'Irpeg: cfr. Cons. Stato, parere 8 ottobre 1991, Quaderni di diritto e politico ecclesiastico, 1993/2, 714, ma l'essenza della stessa attività religiosa, l'attività principale.

È il caso di Scientology, che, secondo la corte milanese nella sentenza impugnata, «si è manifestata nella sua essenza sin dall'inizio come un'attività commerciale, volta alla vendita, con tutti i metodi previsti dai manuali in materia, di un determinato prodotto»: e a prezzi esorbitanti, giacché i corsi offerti costano "una piccola fortuna" (INTROVIGNE, I nuovi culti. Dagli Hare Krishna alla Scientologia, Milano, 1990, 152) tanto da configurare delle money-making operations (di una "macchina per far soldi" parla FINOCCHIARO, L'organizzazione, cit., 461).

Questo argomento era, a ben vedere, assorbente quello relativo al carattere religioso (rectius, morale, sotto il profilo religioso, o almeno culturale, come ritenuto dal tribunale milanese), o non, di Scientology: anche invero ad ammettere tale carattere, ai fini tributari l'ente dovrebbe soggiacere al trattamento degli enti commerciali. Viceversa, nel motivare il giusto diniego della richiesta applicazione dell'art. 152 del vecchio c.p.p., la Cassazione ha puntato unicamente sull'accertamento (omesso) dalla religiosità di Scientology, giudicandolo peraltro decisivo relativamente non solo ai reati tributari ma anche all'associazione per delinquere.

3. Anche in proposito, sotto un profilo giuridico astratto (fatta salva, cioè, la correttezza della valutazione degli atti), poteva ritenersi assorbente l'argomento dell'insufficienza del campione, costituito dal «limitato numero di casi per cui si è proceduto» - a fronte dell'elevato «numero di persone, con cui Scientology aveva instaurato rapporti» -, al fine di inferirne la «sussistenza di un'associazione criminale». Tale criterio probatorio, anche consegnato ai giudici di rinvio che potrebbero valorizzarlo adeguatamente, è espressione dello stesso approccio laico della sentenza annullata, la quale, pur ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, ne aveva condiviso la linea di valutazione delle condotte in sé, al di là della dichiarata motivazione religiosa degli operatori e «di un giudizio morale sull'associazione»: anche per i giudici di appello, infatti, non ha «alcun rilievo né interesse stabilire l'esatta natura delle idee professate da quella associazione, siano esse filosofiche, religiose o meramente culturali, ovvero non abbiano alcuno di questi requisiti», essendo «del tutto indifferente per il nostro ordinamento giuridico che le dottrine esposte sin dagli anni '50 da Ron Hubbard possano qualificarsi o meno come - una religione».

Tale orientamento corrisponde ad una concezione del diritto penale improntato al principio di laicità (ormai dichiarato "supremo" da Corte cost. 203/89, Foro it., 1989, I, 1333) e inteso come «costruzione temporale, retta da principi suoi propri, autonoma rispetto a qualsiasi fede, religiosa e non» (STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in Laicità. Problemi e prospettive, Milano, 1977, 306). La religione come tale non può avere né efficacia scriminante né «qualità di bene giuridico in un ordinamento secolarizzato» (HASSEMBR, Religionsdelikte in der siikularisierten Rechtsordnung, in Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno a cura di LOMBARDI VALLAURI e DILCHER, Milano, 1981, 1324; conf. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistemo dei reati, ibid., 1273 ss.; FIANDACA, Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, Milano, 1991, I, 184), inidoneo a valutare se una credenza sia religiosa e quindi meritevole di tutela o anche solo di rilevanza penale.

Si tratta, peraltro, di un orientamento diffuso nella giurisprudenza che si è occupata di fatti che si situano nelle aree di confine e quindi di conflitto tra religione - o, non di meno, psicoanalisi - e ordinamento penale dello Stato. In quello che si può considerare forse il leading case del conflitto tra norma imposta da un precetto confessionale (divieto di emotrasfusioni per i testimoni di Genova) e norme penali Cass. 13 dicembre 1983, Oneda (Foro it., 1984, Il, 361, con commento di Floris, Libertà di coscienza, doveri dei genitori, diritti dei minori) ha stabilito che, «anche se tali contegni (scil., che eludono l'osservanza di quei divieti e di quelle imposizioni contenute nelle leggi penali) trovano diretta fonte in un precetto della fede religiosa qualificato come inderogabile, (…) non si può pretendere di condizionare o di menomare l'obbligatorietà delle leggi deducendo la rilevanza di un precetto ad esse estraneo».

Analogamente in un caso, che molti punti ha in comune con quello di specie (vendita di quota di società del gruppo a pazienti in analisi con abuso del loro stato di deficienza psichica o con minaccia o erronea rappresentazione della realtà: si tratta degli stessi reati di circonvenzione d'incapace, di estorsione e di truffa contestati nel caso in esame), proprio il tribunale milanese (sent. 17 luglio 1986, id., 1987, II, 30) premise che l'oggetto del procedimento «non è ovviamente costituito dalle enunciazioni teoriche del Verdiglione né dalla pratica psicoanalitica in sé, quanto piuttosto da specifici delitti contro il patrimonio realizzati, secondo l'accusa, durante le sedute analitiche in danno di persone in analisi presso esponenti del Movimento freudiano internazionale guidato dal Verdiglione».

Evitata «l'erronea presunzione di poter dettare principi deontologici in un settore estraneo alla competenza del giudice penale» (FIANDACA, Caso Verdiglione: il "transfert" psicoanalitico come impostura?, ibid., 32), si trattava secondo il tribunale di esaminare solo se «il proclamato "consenso all'investimento" sia stato strappato all'analizzato mediante meccanismi di coazioni vari che trovano tutti una specifica previsione normativa nel titolo XIII del codice penale che ricomprende i delitti contro il patrimonio».

Ciò spiega come fra tutte le aree di conflitto con l'ordinamento dello Stato aperte dai "nuovi movimenti religiosi" quella dei reati contro il patrimonio si sia presentata fin dall'inizio come la più piana e la meno problematica (benché anche nelle altre aree non siano emersi problemi irrisolvibili con l'applicazione delle norme generali: cfr. S. FERRARI, Comportamenti "eterodossi" e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica più recente, id., 1991, I, 284). E la stessa sentenza in epigrafe, quanto al reato di esercizio abusivo della professione medica, ha condiviso l'orientamento (per cui cfr. l'unico precedente di condanna non riformata, sia pure mediante l'applicazione di una amnistia, nei successivi gradi di giudizio: Pret. Modena 3 giugno 1989, id., 1990, II, 470, con osservazioni di INGROIA) dei giudici di merito, stabilendo che non è «di alcuna importanza che gli adepti di Scientology possano attribuire alle sedute di auditing e di purification una valenza esclusivamente religiosa», trattandosi «obiettivamente» di pratiche mediche.

4.Questo criterio obiettivo, di valutazione delle condotte in sé, riceve tuttavia una valenza subordinata - attraverso il criterio probatorio sopra ricordato - per il reato di cui all'art. 416. Principale per la corte è il criterio soggettivo, che privilegia il fine dichiarato dagli aderenti all'associazione sul postulato che non può un'associazione religiosa essere un'associazione per delinquere: o è l'una o è l'altra. L'applicazione del principio di non contraddizione a categorie eterogenee non è perspicua, ben potendo darsi un'associazione religiosa che con la sua condotta - osservante magari, come s'è visto nella giurisprudenza citata, dei propri precetti -, trasmodi nell'illecito penale.

Ma la Cassazione tira dritto per la linea soggettivistica che con un'illazione per vero immotivata, ritiene emergente anche dall'affermazione dei giudici di merito sull'attività commerciale come essenza, la quale «farebbe pensare che per gli stessi, Scientology non è una chiesa o una confessione religiosa». Di qui il rinvio, ai giudici perché venga riesaminato questo giudizio alla stregua dei parametri indicati da Corte cost. 195/93 (id., 1994, I, 2986): in successione e anche disgiuntamente, la stipulazione di intesa, il precedente riconoscimento pubblico, lo statuto della (sedicente) confessione e la comune considerazione: criterio, questo, utilizzabile per quelle confessioni che, prive di intesa e anche di pubblico riconoscimento, non possiedano neppure uno statuto: "semplici comunità di credenti", secondo la dizione della corte.

Laddove, quindi, come nella specie, la (sedicente) confessione abbia uno "statuto che ne esprima chiaramente i caratteri", è ad esso che bisogna far capo, ad un atto, vale a dire, che, rimesso com'è all'autonomia della formazione sociale, indicandone lo scopo (art. l0 r.d. 289/30) qualifica quest'ultima come religiosa; si attribuisce quindi decisiva rilevanza ad un'autoqualificazione. Ora, se fosse sufficiente fare riferimento allo scopo sociale indicato nello statuto - già nel caso di Scientology considerato "perfettamente lecito" dai giudici di primo grado -, bisognerebbe ineludibilmente convenire con quella giurisprudenza che, in maniera quasi apodittica, ha affermato che «religione e pratiche religiose sono da considerare ad esempio il corso di purificazione, l'auditing, strumento di culto deve essere considerato quell'apparecchio E-meter, testi religiosi devono ritenersi gli scritti di Ron Hubbard» (Trib. Bolzano 23 gennaio 1989, Quaderni di diritto e politico ecclesiastico, 1989, 344) e che, insomma, «la dianetica e la scientologia si esplicano in attività che non contrastano assolutamente con il precetto dell'art. 19 Cost.» (App. Trento 27 marzo 1990, Foro it., Rep. 1992, voce Ordine pubblico (reati), n. 12, e Dir. eccles., 1991, II, 401, con nota di MAZZEI, la natura della chiesa di Scientologia), che ha confermato l'assoluzione degli imputati dall'associazione per delinquere e li ha assolti anche dal reato di circonvenzione d'incapace.

Ma questa autoqualificazione non può far stato a livello probatorio e ben è dato all'autorità giudiziaria il potere di contestarla, provando la valenza penale dell'attività associativa in concreto svolta dalla formazione sociale sedicente religiosa vuoi per trasformazione in fatto dei fini vuoi per simulazione (anche ai fini tributari) dell'atto costitutivo. La Cassazione finisce invece per dare rilevanza determinante all'elemento formale dello statuto al punto che, se in esso fossero previsti «riti o comportamenti (…) integranti gli estremi di fatti penalmente perseguibili»; gli associati «a prescindere dalla commissione dei singoli reati si renderebbero in ogni caso responsabili del delitto di associazione per delinquere».

Viceversa, anche in tal caso, contrariamente al citato obiter dictum, occorrerebbe valutare in concreto l'esistenza di un'organizzazione sia pur rudimentale ma comunque adeguata a realizzare gli obiettivi, cioè ad offendere beni penalmente tutelati. Lo statuto per sé solo è privo di offensività e anzi le norme di principio, in esso eventualmente trasfuse, non incontrano né il limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico previsto dall'art. 8, cpv., Costo (che riguarda solo le norme di organizzazione e di funzionamento: cfr. COLAIANNI, Statuti delle confessioni religiose, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1993, XXX, 1 e 4, nonché, più ampiamente, Confessioni religiose e intese, Bari, 1990, 87 ss.) né quello del buon costume previsto dall'art. 19 (che riguarda solo i riti, di modo che nel caso scolastico della confessione che predichi fatti costituenti reato come l'incesto, senza compiere riti di iniziazione a tale pratica, non si dubita che essa «sarebbe libera di svolgere la propria opera come confessione religiosa, ove ne avesse i requisiti» (FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Bologna, 1995, 220).

Per giunta il limite del buon costume non solo viene riferito, come s'è visto, anche agli scopi e principi dichiarati nello statuto, ma viene inoltre, senza motivazione, interpretato estensivamente: non nel senso penalistico di osceno, cioè, ma in quello di «attività conforme ai principi etici che costituiscono la morale sociale». Il che, se conferma l'ondeggiamento della Suprema corte su questa nozione, contrasta vistosamente con il punto (relativamente) fermo, posto da Corte cost. 9/65 (Foro it., 1965, I, 397), secondo cui essa «non può essere fatta coincidere con la morale o la coscienza etica, vivendo la morale nella coscienza individuale».

Un terreno accidentato, quindi, quello scelto dalla corte per risolvere i problemi posti dai "muovi movimenti religiosi", e in particolare di quelli "a pagamento" come Scientology: a cominciare dalla individuazione della confessione religiosa, che l'ampio riconoscimento costituzionale (ribadito da Corte cost. 203/89, cit.) del pluralismo religioso non fa che evidenziare (né - è stato osservato da MARGIOTTA BROGLIO, Il nuovo concordato nell'Europa che cambia, in Limes, 3/93, 103 - «la determinazione normativa di un teorico concetto di "confessione religiosa" consentirebbe, ove pure fosse legittima e possibile, la risposta a domande che sono rimaste senza repliche anche da parte di studi diversi da quelli giuridico-politici»). Ma la corte ha finito per aprire problemi pure sul versante del diritto penale, laddove non si dubita che le libertà, anche costituzionalmente garantite come quella religiosa, non possono offendere beni, interessi o valori, altrettanto "costituzionalmente significativi" (secondo la nota espressione di BRICOLA, Legalità e crisi: l'art. 25, commi 2° e 3°, dello Costituzione rivisitato alla fine degli anni '70, in Questione criminale, 1980, 228).

Nicola Colaianni

 
 
 
INDICE
 
 
 

Copyright © Allarme Scientology. L'utilizzo anche parziale dei materiali di questo sito - testi, traduzioni, grafica, immagini, impaginazione e codice html - con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, non è consentita senza il preventivo consenso scritto del gestore del sito. Per richieste e chiarimenti contattare: allarmescientology@email.it